Agriturismo: caratteristiche e disciplina applicabile
Rappresenta una scelta sempre più frequente sia per i soggiorni che per la ristorazione. Il merito va attribuito alla possibilità di godere di cibi genuini e tradizionali coltivati in loco.
In Italia, soprattutto in regioni come Sicilia, Puglia, Toscana ed Emilia Romagna, si è consolidato un modo di fare ristorazione che si sposa con la tradizione, i sapori e i colori del passato nonchè con la crescente ricerca del mangiar bene e sano. Stiamo parlando dell’Agriturismo, una forma di ospitalità strettamente collegato alla “terra” e che fa del “Km zero” la propria ragion d’esistere.
L’agriturismo, all’interno del nostro ordinamento, è disciplinato dalla Legge n. 96/2006 la quale, tra l’altro, descrive le finalità della disciplina, fornisce i criteri e i limiti dell’attività agrituristica e illustra l’aspetto amministraivo e fiscale applicabile.
Per meglio comprendere la natura dell’istituto, conviene partire dalla nozione di “agriturismo” contenuta nella stessa legge 96/2006 e precisamente dall’art. 2, secondo il quale si intendono per attività agrituristiche:
«le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l’utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.»
Caratteristica fondamentale, che si evince dalla lettura del richiamato art. 2135 c.c., è il concetto del “rapporto con la terra”, legame talmente stretto che portò il legislatore a riformare la materia allargando le attività riconducibili alle imprese agricole. Infatti, sono stati inseriti gli allevamenti in batteria che, non avendo un contatto diretto con la terra, non erano inizialmente annoverati tra le attività agricole.
Sempre l’articolo 2 elenca quali sono le attività attivita’ agrituristiche ed in particolare:
a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;
b) somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, ivi compresi i prodotti a carattere alcoolico e superalcoolico, con preferenza per i prodotti tipici e caratterizzati dai marchi DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG o compresi nell’elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, secondo le modalita’ indicate nell’articolo 4, comma 4;
c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini;
d) organizzare, anche all’esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell’impresa, attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, nonchè escursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.
Concetto di beni di produzione propria
Sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati nell’azienda agricola e quelli ottenuti da materie prime della stessa realtà e ottenuti attraverso lavorazioni esterne.
Trattamento fiscale
Il reddito proveniente dall’attività agrituristica è considerato reddito agricolo.
Agriturismo, una disciplina variabile a livello regionale
I criteri, i limiti e gli obblighi amministrativi per lo svolgimento dell’attività agrituristica sono demandati alla singole Regioni le quali – tra le altre cose – sono tenute a:
- definire i criteri per la valutazione del rapporto di connessione delle attività agrituristiche rispetto alle attività agricole che devono rimanere prevalenti, con particolare riferimento al tempo di lavoro necessario all’esercizio delle stesse attività (l’attività agricola si considera comunque prevalente quando le attività di ricezione e di somministrazione di pasti e bevande interessano un numero non superiore a dieci ospiti);
- disciplinare la somministrazione di pasti e di bevande.
La scelta del legislatore di far legiferare le Regioni è dovuta al fatto che molte discipline possono variare in relazione alle caratteristiche di un singolo territorio e, con questo sistema, è più facile valorizzare la specifica zona e promuoverne i prodotti agroalimentari.
L’esercizio dell’attività di agriturismo può essere svolta tutto l’anno oppure, previa comunicazione al Comune di competenza, secondo periodi stabiliti dall’imprenditore agricolo. Laddove vi fosse necessità, per esigenze di conduzione dell’azienda agricola, è possibile sospendere la ricezione degli ospiti per brevi periodi senza obbligo di ulteriori comunicazioni amministrative.
Inoltre, entro il 31 ottobre di ciascun anno, secondo la procedura indicata dalla regione, i soggetti che esercitano l’attività agrituristica devono presentare una dichiarazione contenente l’indicazione delle tariffe massime riferite a periodi di alta e di bassa stagione, che si impegnano a praticare per il successivo anno.