Le nuove FAQ della Commissione europea chiariscono come applicare la Direttiva contro il greenwashing. Nel mirino non c’è il termine “vegan” in sé ma il suo utilizzo come promessa ambientale o marchio di sostenibilità, senza un sistema di certificazione conforme.
Dal 27 settembre 2026 entreranno pienamente in vigore le nuove disposizioni europee contro il greenwashing, con effetti che interesseranno anche molte aziende del comparto alimentare. A chiarirne l’applicazione sono le recenti FAQ pubblicate dalla Commissione europea sulla Direttiva (UE) 2024/825, documento che, pur non avendo valore giuridicamente vincolante, rappresenta il riferimento operativo per imprese e autorità nazionali chiamate a far rispettare la normativa.
Tra gli aspetti che stanno suscitando maggiore attenzione c’è l’utilizzo della parola “vegan” sulle confezioni. Le FAQ precisano infatti che il termine, così come simboli, loghi e altri elementi grafici, può rientrare tra le asserzioni ambientali o sociali quando viene percepito dal consumatore come una garanzia di sostenibilità.
Nessuna proroga per i prodotti già sugli scaffali
Le nuove regole si applicheranno anche ai prodotti già presenti sul mercato e alle confezioni già stampate. Non è previsto un periodo transitorio aggiuntivo.
Le FAQ introducono però una possibilità di adeguamento: le aziende potranno correggere o coprire i claim presenti sulle confezioni, ad esempio mediante adesivi o informazioni integrative nel punto vendita. Inoltre, le autorità nazionali potranno valutare gli sforzi compiuti dalle imprese per conformarsi alla normativa, tenendo conto delle misure adottate prima dell’entrata in vigore delle disposizioni.
In pratica, non è prevista una deroga generalizzata ma il percorso di adeguamento potrà essere considerato un elemento attenuante nell’eventuale attività di controllo.
Attenzione ad etichette e ai nomi dei prodotti
Le FAQ chiariscono che anche il nome di un marchio, di un’azienda o di un prodotto può essere considerato un’asserzione ambientale se suggerisce, esplicitamente o implicitamente, un beneficio per l’ambiente.
La semplice registrazione di un marchio non costituisce quindi una tutela automatica. La valutazione dovrà essere effettuata caso per caso, considerando il modo in cui il consumatore medio percepisce il messaggio complessivo.

Anche simboli e colori possono fare la differenza
Un altro elemento evidenziato dalla Commissione riguarda il packaging.
Una foglia stilizzata, una “V” verde o altri richiami grafici alla natura non rappresentano automaticamente un claim ambientale. Tuttavia, quando vengono associati a scritte come “vegan”, “natural” o ad altri elementi che possono essere interpretati come garanzia di sostenibilità, l’insieme potrebbe rientrare nell’ambito di applicazione della Direttiva.
Dal 27 settembre i marchi volontari di garanzia saranno ammessi solo se basati su sistemi di certificazione conformi oppure istituiti da autorità pubbliche.
Quando la parola “vegan” richiede una certificazione
Le FAQ distinguono chiaramente due situazioni.
Se il termine “vegan” viene utilizzato esclusivamente per descrivere la composizione del prodotto, continua a rappresentare una semplice informazione per il consumatore.
Diverso è il caso in cui la dicitura venga utilizzata come elemento distintivo di sostenibilità o come promessa di benefici ambientali o sociali. In queste circostanze la Commissione ritiene necessario che l’affermazione sia supportata da un sistema di certificazione conforme ai requisiti previsti dalla Direttiva.
L’esempio riportato nelle FAQ è esplicito: associare il concetto di “vegan” all’idea di essere “migliore per il pianeta” può far rientrare il messaggio tra le asserzioni disciplinate dalla normativa.
Il ruolo della certificazione
Secondo la Commissione europea, un sistema di certificazione valido deve garantire verifiche effettuate da una terza parte indipendente, seguire criteri pubblici e trasparenti ed essere accessibile alle imprese secondo condizioni non discriminatorie.
Su questo punto interviene anche Laura Serpilli, direttrice dell’Osservatorio VEGANOK:
«Le FAQ della Commissione europea tolgono ogni margine di ambiguità su un punto che molte aziende ancora sottovalutano: non è il termine “vegan” in sé a essere nel mirino, ma il modo in cui viene usato. Quando funziona come garanzia, accompagnato da simboli, grafiche, naming o claim accessori, richiede alle spalle un sistema verificabile. È esattamente quello che certificazioni come VEGANOK offre da oltre venticinque anni».
La Commissione ricorda infine che la certificazione della conformità di un prodotto agli standard vegan è distinta dalle eventuali dichiarazioni ambientali, come “carbon neutral” o “impatto zero”, che richiedono invece specifiche prove e metodologie di misurazione riferite alla filiera produttiva.


