Tribunale UE: piadina romagnola solo se prodotta in Romagna
Dalla Romagna al resto del mondo, il celebre street food ormai non conosce più confini ma attenzione: non tutte le piadine possono chiamarsi romagnole.
Piada o Piadina? Metodo artigianale o industriale? Non importa, l’importante è che sia prodotta in Romagna. Questo, il principio di diritto sancito dal Tribunale UE con l’ordinanza dello scorso 23 aprile.
I giudici comunitari hanno sostanzialmente dato ragione alla Commissione europea e respinto l’istanza presentata da una società modenese che aveva richiesto di annullare il Regolamento UE n. 1174/2014 che inserisce la “piada romagnola/piadina romagnola” nel registro dei prodotti a Indicazione Geografica Protetta. Nello specifico, l’impresa temeva un pregiudizio alla sua attività di produzione della piadina dal momento che la sede è in Emilia e non in Romagna e quindi non avrebbe potuto più utilizzare la dicitura “romagnola”.
Il Tribunale UE ha ritenuto che il suddetto regolamento si fondasse sulla volontà del legistatore di instaurare uno stretto legame tra la Piadina Romagnola e il territorio specifico della Romagna, “in ragione di fattori umani” indipendenti dal fatto che si tratti di prodotti industriali o artigianali. Infatti il marchio IGP conferma i limiti territoriali ma non distingue tra prodotto artigianale e industriale.
«Grazie alle tecniche di fabbricazione della piadina trasmesse in Romagna di generazione in generazione, inizialmente per il consumo immediato e poi per la consumazione differita, e grazie agli eventi socio-culturali organizzati dalla popolazione romagnola – proseguono i Giudici UE – il consumatore associa l’immagine della piadina romagnola, a prescindere dalle modalità di realizzazione,al territorio della Romagna».
Tuttavia la questione potrebbe avere un ulteriore seguito, essendo la pronuncia del Tribunale UE appellabile innanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.